Sez. 5, Sentenza n. 43542 del 23/09/2004 Ud. (dep. 08/11/2004) Rv. 230065 - 01
IMPUTATO (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONI - oggetto di testimonianza (divieto) | Giudizio abbreviato - Dichiarazioni rese nel corso di attività ispettiva o di vigilanza da soggetto poi sottoposto a procedimento penale - Utilizzabilità - Esclusione - Presupposti - Fondamento - Fattispecie relativa a deposizione di ispettore del lavoro.
IMPUTATO (Cod. proc. pen. 1988) - DICHIARAZIONI - oggetto di testimonianza (divieto)
In tema di giudizio abbreviato, la possibilità di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari il valore probatorio di cui sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge nelle forme ordinarie del "dibattimento" riguarda i casi di inutilizzabilità fisiologica della prova, relativa ad elementi assunti "secundum legem", ma non legittimamente acquisite al dibattimento ex art. 526 cod. proc. pen., cui corrispondono i divieti di lettura di cui all'art. 514 cod. proc. pen., e le ipotesi di nullità relativa, stabilite esclusivamente per la fase dibattimentale dalla legge, mentre non riguarda i casi di inutilizzabilità "patologica", riguardante atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto, in tutte le fasi procedimentali, e nelle procedure incidentali cautelari e di merito. Ne consegue che sono inutilizzabili le dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato rese nel corso dell'attività ispettiva, nei cui confronti siano emersi anche semplici dati indicativi di un fatto apprezzabile come reato e le cui dichiarazioni siano state assunte, ciononostante, in violazione delle norme poste a garanzia del diritto di difesa. Infatti l'espressione "quando...emergano indizi di reato" contenuta nell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è tesa a fissare il momento a partire dal quale, nell'ipotesi di svolgimento di ispezioni o di attività di vigilanza, sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del codice di procedura penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della legge penale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 62 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 438 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)