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Sez. 2, Sentenza n. 8604 del 05/11/2020 Ud. (dep. 03/03/2021) Rv. 280905 - 01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE | Attività di ispezione amministrativa - Obbligo di rispettare le garanzie del codice di procedura penale - Art. 350 cod. proc. pen. - Applicabilità - Conseguenze - Dichiarazioni rese dall’indagato - Utilizzabilità - Regime - Indicazione.
Stato
decisa il 2020-11-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280905-01

NORME DI ATTUAZIONE, COORDINAMENTO E TRANSITORIE

In materia di attività ispettive e di vigilanza, a partire dal momento in cui è possibile attribuire rilevanza penale al fatto, l'art. 350 cod. proc. pen. rientra tra le disposizioni di rito di cui è necessario garantire l'osservanza, ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., con la conseguenza che le dichiarazioni spontanee dell'indagato nel luogo e nell'immediatezza del fatto sono utilizzabili ai sensi del comma 7 del predetto art. 350, a differenza di quelle rese su richiesta o sollecitazione degli inquirenti, delle quali, invece, è vietata qualunque utilizzazione, in base ai commi 5 e 6 della medesima disposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 6, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)