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Sez. L, Sentenza n. 3355 del 02/06/1982 (Rv. 421338 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DOPO IL SESSANTESIMO ANNO DI ETÀ E CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI TRENTACINQUE ANNI - EFFICACIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1982-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421338-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - PERSONALE - BENEFICI COMBATTENTISTICI - DOMANDA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO DOPO IL SESSANTESIMO ANNO DI ETÀ E CON ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA DI TRENTACINQUE ANNI - EFFICACIA - CONDIZIONI.*

Nel rapporto di lavoro di natura privatistica quale è quello degli enti pubblici economici (nella specie, l'e.N.E.L.) con i loro dipendenti, il collocamento a riposo non è automatico ed il rapporto stesso può continuare dopo il raggiungimento dei limiti di età e di contribuzione previsti dai contratti collettivi di lavoro e, pertanto, ha diritto ai benefici combattentistici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336 il lavoratore dipendente dall'ENEL che, allo scopo di ottenere tali benefici, abbia fatto domanda di collocamento a riposo, anche se abbia già raggiunto il sessantesimo anno di età e l'anzianità contributiva di trentacinque anni, quando il rapporto di lavoro sia continuato oltre detto limite o, comunque il recesso del datore di lavoro sia seguito alla domanda del lavoratore di collocamento a riposo. (V 5022/81, mass n 415801; (V 2862/80, mass n 406607).*

Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)