Sez. L, Sentenza n. 5022 del 02/09/1981 (Rv. 415801 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - BENEFICIO PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - DOMANDA DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - FORME.*
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - BENEFICI COMBATTENTISTICI - BENEFICIO PREVISTO DALL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 336 DEL 1970 - APPLICABILITÀ - DOMANDA DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - FORME.*
Il beneficio contemplato dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970 n. 336 (attribuzione in favore dei dipendenti pubblici ex combattenti ed assimilati di un'anzianità convenzionale di sette o dieci anni) può essere concesso esclusivamente a domanda dell'interessato, per la quale non sono previste forme particolari e che deve ritenersi efficacemente proposta quando la volontà di quest'ultimo sia portata a conoscenza del datore di lavoro in costanza del rapporto di lavoro e per una data in cui non si sia verificata la cessazione del medesimo per altra causa prevista dalla legge o dalla normativa contrattuale. Peraltro, il collocamento a riposo anticipato, con gli effetti di cui alla norma suddetta, è incondizionatamente operativo fin dalla data indicata dall'interessato, anche se il rapporto sia di fatto proseguito per qualche tempo o fino al raggiungimento dei limiti di età, non avendo l'amministrazione alcun potere di apprezzamento e di sostituzione del titolo, ma solo il compito di accertare la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. (V. 2862/80, mass. N. 406607).*
Riferimenti normativi: Legge 24/05/1970 num. 336 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)