Sez. 1, Sentenza n. 832 del 13/05/1968 Ud. (dep. 28/09/1968) Rv. 109181 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - FATTO INGIUSTO CAUSATO DALL'AGENTE -ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE - ECCEZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - FATTO INGIUSTO CAUSATO DALL'AGENTE -ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE - ECCEZIONE.*
L'attenuante di cui all'art.62 n.2 cod.pen. non e applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente ha reagito, sia stato causato a sua volta da un precedente comportamento ingiurioso dello stesso agente, tranne che la vittima provocata avesse reagito in modo eccessivo e sproporzionato rispetto alla precedente offesa dell'agente, cosi da dar luogo ad un fatto ingiustificato e, come tale, ingiusto. (V.107879, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)