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Sez. 1, Sentenza n. 832 del 13/05/1968 Ud. (dep. 28/09/1968) Rv. 109181 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - FATTO INGIUSTO CAUSATO DALL'AGENTE -ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE - ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/109181-01

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - PROVOCAZIONE - FATTO INGIUSTO CAUSATO DALL'AGENTE -ESCLUSIONE DELL'ATTENUANTE - ECCEZIONE.*

L'attenuante di cui all'art.62 n.2 cod.pen. non e applicabile a favore dell'autore di un delitto quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima, cui l'agente ha reagito, sia stato causato a sua volta da un precedente comportamento ingiurioso dello stesso agente, tranne che la vittima provocata avesse reagito in modo eccessivo e sproporzionato rispetto alla precedente offesa dell'agente, cosi da dar luogo ad un fatto ingiustificato e, come tale, ingiusto. (V.107879, anno 1968, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)