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Sez. 3, Sentenza n. 2980 del 27/09/1968 (Rv. 335798 - 01)

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO)- DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROROGA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE O DEL CONCILIATORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1968-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335798-01

LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO)- DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROROGA - COMPETENZA ESCLUSIVA DEL PRETORE O DEL CONCILIATORE - CONDIZIONI.*

La Competenza esclusiva del pretore o del conciliatore, a norma dell'art. 6 della legge n. 368 del 1955, si ha soltanto per le controversie nelle quali si discuta in via immediata e primaria circa il diritto alla proroga della locazione e non anche per le liti il cui oggetto immediato e primario consista in altre questioni attinenti al rapporto locatizio (ad es. Esistenza, validita, risoluzione per inadempimento), ancorche la relativa decisione possa avere effetto circa la prorogabilita o meno ex lege del negozio.*

Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)