Sez. 3, Sentenza n. 2405 del 13/11/1970 (Rv. 348648 - 01)
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) -DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROROGA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE - CONDIZIONI - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL NESSO DERIVATIVO TRA RAPPORTI LOCATIZI - INCLUSIONE.*
LOCAZIONE IN REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) -DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE IN GENERE - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA PROROGA - COMPETENZA FUNZIONALE DEL PRETORE - CONDIZIONI - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DEL NESSO DERIVATIVO TRA RAPPORTI LOCATIZI - INCLUSIONE.*
Le controversie aventi per oggetto il diritto alla proroga legale, il cui valore ecceda quello di Competenza del conciliatore, sono devolute alla Competenza funzionale del pretore senza limite di valore, ai sensi dell'art 6 della legge n 368 del 1955, restando escluse da detta Competenza soltanto le controversie relative alla validita ed efficacia del contratto ed alla risoluzione per inadempimento, per le quali vanno osservate le comuni norme di Competenza. Dal che consegue che nella suddetta Competenza funzionale del pretore rientrano non soltanto le controversie relative alla decadenza, cessazione o riduzione del diritto alla proroga legale, ma anche quelle aventi per oggetto l'accertamento dell'esistenza o meno di un nesso derivativo tra un rapporto locatizio stipulato dopo il primo maggio 1947 ed un altro precedente prorogato ai sensi dell'art 2 legge 23 maggio 1950, n 253, in quanto anche tali controversie hanno per oggetto immediato l'accertamento del diritto alla proroga legale tale Competenza sussiste anche nel caso in cui l'attore abbia intimato licenza per finita locazione ed il convenuto abbia eccepito il diritto alla proroga legale. (V 2980'68, mass n 335798).*
Riferimenti normativi: Legge 01/05/1955 num. 368 art. 6, Legge 23/05/1950 num. 253 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)