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Sez. 6, Sentenza n. 4947 del 26/02/1997 Ud. (dep. 28/05/1997) Rv. 208911 - 01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - INDICAZIONE DEGLI ATTI UTILIZZABILI | Atti assunti nel corso dell'istruzione dibattimentale - Formalità della lettura - Non è richiesta - Mancata lettura - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208911-01

GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - INDICAZIONE DEGLI ATTI UTILIZZABILI

Gli adempimenti relativi alla lettura o alla indicazione degli atti previsti dall'art. 511 cod. proc. pen. sono prescritti solo per gli atti originariamente contenuti nel fascicolo formato a norma dell'art. 431 cod. proc. pen., come si ricava anche dal disposto degli artt. 495 e 515 cod. proc. pen.. In ordine a tali atti si vuole infatti assicurare la possibilità di un espresso contraddittorio orale; mentre tale esigenza non è richiesta per gli atti acquisiti nel corso della istruzione dibattimentale nel diretto contraddittorio delle parti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 515, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 515

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)