Sez. 2 - , Ordinanza n. 8718 del 28/03/2023 (Rv. 667565 - 02)
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE | Querela di falso - Presentazione - Contenuto - Condizioni di ammissibilità - Prova della falsità - Richiesta di consulenza tecnica d'ufficio o di rilievo "ictu oculi" della falsità della sottoscrizione - Sufficienza.
PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - IN GENERE
In tema di querela di falso, sia la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio (implicitamente mirata a formare scritture di comparazione), sia la richiesta al giudice di rilevare "ictu oculi" la falsità della sottoscrizione apposta sul documento impugnato soddisfano il requisito dell'indicazione delle prove della falsità, prescritto dall'art. 221, comma 2, c.p.c. ai fini di ammissibilità della querela.
Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)