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Sez. 2 - , Sentenza n. 10874 del 07/05/2018 (Rv. 648241 - 01)

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO | Indicazione nell'atto di proposizione degli elementi e delle prove della falsità – Necessità – Limiti.
Stato
decisa il 2018-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648241-01

PROVA CIVILE - FALSO CIVILE - QUERELA DI FALSO - CONTENUTO

L'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)