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Sez. 6, Sentenza n. 1873 del 07/10/1983 Cc. (dep. 14/11/1983) Rv. 161173 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - FATTO NON PIÙ PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO - ESISTENZA DI UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - PREVALENZA DELLA PRIMA PRONUNCIA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-10-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161173-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITÀ - FATTO NON PIÙ PREVISTO DALLA LEGGE COME REATO - ESISTENZA DI UNA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - PREVALENZA DELLA PRIMA PRONUNCIA - CONDIZIONI.*

In caso di abolitio criminis il giudice è tenuto a dichiarare che il fatto non è preveduto dalla legge come reato anche quando sussista al momento della pronuncia una causa di Estinzione - tuttavia, qualora la legge abolitrice trasformi il reato in illecito amministrativo, il giudice deve dichiarare la Estinzione del reato se la relativa causa sia precedente alla entrata in vigore della legge di depenalizzazione. (Conf mass n 147572; (Conf mass n 137434).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)