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Sez. 1, Sentenza n. 5758 del 27/06/1997 (Rv. 530112 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI | Attribuzione di un maggior importo in sede di cessione volontaria - Interessi compensativi - Spettanza - Fondamento - Risarcimento del danno per il ritardo - Configurabilità - Termini temporali di riferimento.
Stato
decisa il 1997-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530112-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - ACCORDI AMICHEVOLI

Poiché nel subprocedimento ablatorio costituito dalla cessione volontaria il prezzo dell'immobile si pone in funzione equipollente a quella dell'indennità di espropriazione in sede di trasferimento autoritativo, e poiché - in concreto - i criteri che sarebbero applicabili per la determinazione dell'indennità vengono in considerazione quale parametro della determinazione del conguaglio del corrispettivo della cessione, non può non trovare, anche in esso procedimento, applicazione il principio in virtù del quale (quand'anche in quel caso, in ipotesi di trasferimento autoritativo) , qualora all'espropriato venga riconosciuta in sede giudiziale una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere, sulla somma differenziale, gli interessi legali, caratterizzati da natura compensativa, a decorrere dal giorno dell'espropriazione e fino al deposito della somma medesima, e, inoltre, a partire dalla data del giudizio e fino a quella della decisione, può essere condannato all'ulteriore danno per "mora debendi". Naturalmente, nell'ipotesi di "cessione volontaria, andranno assunti in considerazione, come termini di riferimento, in luogo della data dell'espropriazione, quella della stipulazione della cessione, ed, in luogo di quella del deposito, quella del pagamento, rispettivamente come termine iniziale e finale della decorrenza degli interessi compensativi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)