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Sez. U, Sentenza n. 4669 del 27/04/1991 (Rv. 471892 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Riconoscimento di una maggiore somma - Interessi compensativi e risarcimento del danno per "mora debendi" - Decorrenza.
Stato
decisa il 1991-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471892-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

Con riguardo ad espropriazione disposta a norma della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e per il caso in cui, in esito ad opposizione alla stima effettuata in sede amministrativa, venga riconosciuta all'espropriato una maggiore somma a titolo di indennità espropriativa, l'espropriante deve corrispondere su detta maggiore somma gli interessi legali, di natura compensativa, dal giorno della espropriazione e fino alla data del deposito della somma medesima, e, inoltre, a partire dalla data dell'inizio del giudizio d'opposizione e fino a quella della decisione, può essere condannato al risarcimento dell'ulteriore danno per "mora debendi", ai sensi e nel concorso dei requisiti di cui all'art. 1224 secondo comma cod. civ., atteso che, mentre prima dell'opposizione non ha alcuna facoltà di interferire sulle determinazioni amministrative, con l'instaurarsi dell'opposizione stessa diventa parte convenuta in un ordinario processo contenzioso, con propria autonomia decisionale, anche rispetto all'eventuale adesione alle pretese attrici od alla formulazione di proposte transattive. Peraltro, ove la maggiore indennità venga riconosciuta, trattandosi di fondo edificabile, alla stregua della sopravvenienza in corso di causa delle sentenze della Corte Costituzionale n. 5 del 1980 e n. 223 del 1983, che hanno espunto i criteri indennitari dell'art. 16 quinto, sesto e settimo comma della citata legge del 1971, nonché quelli reintrodotti in via provvisoria dall'art. 1 della legge 29 luglio 1980 n. 385, e reso applicabile il criterio del valore venale dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, ferma però restando l'operatività delle regole procedimentali della stessa legge del 1971 per la stima della indennità in sede amministrativa, la suddetta responsabilità risarcitoria è configurabile soltanto a decorrere dalla pubblicazione della seconda delle citate sentenze della Corte Costituzionale, tenendo conto che, per il periodo anteriore, difetta la colpevolezza del ritardo nell'esatto adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 16 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Legge 29/07/1980 num. 385 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)