Sez. 5 - , Ordinanza n. 5787 del 03/03/2021 (Rv. 660766 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Cessione di credito “pro soluto” a prezzo inferiore al suo valore - Natura - Perdita su crediti - Deducibilità - Condizioni - Certezza e precisione - Onere prova - A carico del contribuente - Automatismo della deducibilità - Ipotesi.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
In tema di redditi d'impresa, la cessione di un credito "pro soluto" a un prezzo inferiore all'effettivo valore dello stesso costituisce una perdita su crediti, la quale, in presenza del requisito dell'inerenza, è deducibile, ai sensi dell'art. 101, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986, soltanto a condizione che risulti da elementi certi e precisi ovvero che il debitore sia assoggettato a procedura concorsuale. Peraltro, l'automatica deducibilità opera soltanto in quest'ultimo caso, stanti le garanzie derivanti dalle procedure concorsuali sul piano della certezza dell'insolvibilità e dell'entità delle perdite, mentre in tutti gli altri casi è richiesta la prova dell'effettiva riduzione di valore del credito, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, e dunque della oggettiva definitività della perdita, della quale è onerato il contribuente.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 101 com. 5, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 106, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109, Cod. Civ. art. 2871, Cod. Civ. art. 2424 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)