Sez. 5, Sentenza n. 14568 del 20/11/2001 (Rv. 550380 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE | Perdite su crediti - Deducibilità - Condizioni - Pendenza di procedura concorsuale a carico del debitore - Automatismo della deducibilità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE
La cessione prosoluto di crediti ritenuti inesigibili non comporta di per sè la deducibilità delle relative perdite ai fini del reddito, allorché non siano presenti dati di riferimento precisi o procedure concorsuali comprovamente in atto, verificandosi solo in quest'ultimo caso un automatismo nella deducibilità delle perdite sui crediti, per le garanzie che le procedure concorsuali danno sul piano della certezza dell'insolvibilità e della precisione dell'entità della perdita.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)