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Sez. U, Sentenza n. 1640 del 23/06/1964 (Rv. 302368 - 01)

TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE - ESERCIZIO DELLE LINEE FERRATE - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA - DANNI A TERZI - SINDACATO DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1964-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/302368-01

TRASPORTI PUBBLICI - FERROVIE DELLO STATO - IN GENERE - ESERCIZIO DELLE LINEE FERRATE - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA - DANNI A TERZI - SINDACATO DELL'AGO.*

A norma degli art. 1 e 2, primo comma del regolamento approvato con RD 31 ottobre 1873, n. 1687 (tuttora in vigore), l'amministrazione ferroviaria e tenuta nell'Esercizio delle linee ferrate, per la sicura circolazione dei convogli, al mantenimento in buono stato delle strade ferrate e loro opere dipendenti e all'impiego del personale indispensabile, merce l'adozione di tutte le misure e l'osservanza di tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica al fine d'impedire il verificarsi di sinistri con danno conseguente per i terzi. La portata della predetta disposizione che per l'amministrazione rappresenta una norma di comune prudenza, riconducibile al generale Obbligo del neminem laedere, implica che il giudice ordinario, nel caso di danni subiti da terzi a causa dell'Esercizio della ferrovia possa accertare se ricorra la colpa dell'amministrazione, ossia sindacare la idoneita o non delle misure adottate e dei mezzi impiegati a tutela di un normale svolgimento del servizio.*

Riferimenti normativi: Legge 31/10/1873 num. 1687 art. 1, Legge 31/10/1873 num. 1687 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)