Sez. U, Sentenza n. 597 del 14/01/2005 (Rv. 578538 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Edilizia ed urbanistica - Corte cost., sentenza n. 281 del 2004 - Portata ed effetti - Domanda risarcitoria contro la P.A. per danni consequenziali alla denunciata illegittimità, dinanzi al giudice amministrativo, di un atto amministrativo (imponente, nella specie, il vincolo di cui alla legge n. 1089 del 1939) - Introduzione in epoca successiva al 30 giugno 1998 ma prima del 10 agosto 2000 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione. .
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
Il testo originario dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo alla materia dell'edilizia e dell'urbanistica, nel periodo intercorrente fino all'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali consequenziali della giurisdizione di legittimità od esclusiva già spettante al medesimo giudice. Spetta pertanto alla cognizione del giudice amministrativo la domanda risarcitoria - introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 ma precedente il 10 agosto 2000 - proposta in via consequenziale alla denunciata illegittimità, dinanzi al medesimo giudice, di un atto amministrativo (nella specie, D.M. di imposizione di vincolo su un immobile ai sensi della legge n. 1089 del 1939, per effetto del quale al privato era stata ritirata la concessione edilizia, precedentemente rilasciata in relazione al medesimo immobile).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)