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Sez. U, Ordinanza n. 21710 del 17/11/2004 (Rv. 578052 - 01)

URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Edilizia ed urbanistica - Corte cost., sentenza n. 281 del 2004 - Portata ed effetti - Domanda risarcitoria contro la P.A. per danni conseguenziali all'annullamento di provvedimento di occupazione d'urgenza - Introduzione in epoca successiva al 30 giugno 1998 ma precedente il 10 agosto 2000 - Giurisdizione del giudice amministrativo - Devoluzione.
Stato
decisa il 2004-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578052-01

URBANISTICA - GIURISDIZIONE

Il testo originario dell'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 281 del 2004, innova in tema di giurisdizione del giudice amministrativo, con riguardo alla materia dell'edilizia e dell'urbanistica, nel periodo intercorrente fino all'entrata in vigore della legge 21 luglio 2000, n. 205, limitatamente all'estensione ai diritti patrimoniali consequenziali della giurisdizione di legittimità od esclusiva già appartenente al medesimo giudice. Spetta pertanto alla cognizione del giudice amministrativo l'azione - introdotta in epoca successiva al 30 giugno 1998 ma precedente il 10 agosto 2000 - con la quale il privato tenda in via principale all'annullamento del provvedimento di occupazione d'urgenza disposto dal prefetto, ossia di un atto autoritativo idoneo alla degradazione del diritto dominicale in interesse legittimo, e poi formuli richieste di tipo recuperatorio e risarcitorio consequenziali a tale annullamento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 35 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)