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Sez. 1, Sentenza n. 13512 del 08/06/2007 (Rv. 597368 - 01)

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI | Dichiarazione di incompetenza sulla domanda principale - Rigetto della riconvenzionale - Appello limitato al rigetto della riconvenzionale - Sentenza d'appello - Dichiarazione di nullità della domanda principale - Preclusione - Decisione sull'appello relativo alla riconvenzionale - Necessità.
Stato
decisa il 2007-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597368-01

COMPETENZA CIVILE - RICONVENZIONALI

L'art. 36 cod. proc. civ. consente lo svolgimento del processo simultaneo sulla domanda principale e sulla domanda riconvenzionale avanti al giudice adito con la prima, ma ove il giudice adito con la domanda principale dichiari la propria incompetenza per territorio sulla domanda principale, e comunque si pronunci sulla riconvenzionale rigettandola, così, di fatto, separando le cause, al giudice d'appello investito del gravame sulla sola decisione attinente la riconvenzionale è preclusa ogni determinazione, anche di carattere processuale, sulla prima, della quale non è investito, spettandogli pronunciarsi sull'appello concernente la decisione in ordine alla riconvenzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)