Sez. 3, Sentenza n. 36357 del 29/12/2023 (Rv. 669758 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE | Navigazione temporanea ex art. 31, comma 1, d.lgs. n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto) - Assicurazione della responsabilità civile - Scadenza dell'autorizzazione di cui all’art. 31, comma 2, d.lgs. citato - Conseguenze - Nullità del contratto di assicurazione - Esclusione - Ragioni - Inefficacia tra le parti - Opponibilità ai terzi danneggiati - Esclusione.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - IN GENERE
La scadenza dell'autorizzazione alla navigazione temporanea per le unità da diporto, di cui all'art. 31, comma 2, d.lgs. n. 171 del 2005 (codice della nautica da diporto), non facendo venir meno il rischio assicurato, non determina la nullità del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, bensì, in caso di specifica pattuizione in tal senso, la sua inefficacia limitatamente al rapporto tra le parti, come tale inopponibile ai terzi danneggiati che esercitino l'azione diretta prevista dal combinato disposto degli artt. 123 e 144 c.ass.
Decreto Legisl. 18/07/2005 num. 171 art. 31, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 123, Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)