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Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014 (Rv. 633400 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE | Principio "vulneratus ante omnia reficiendus" - Rilevanza - Conseguenze sostanziali e processuali - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633400-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli a motore, l'applicazione del principio solidaristico di rilievo sovranazionale "vulneratus ante omnia reficiendus", impone in sede sostanziale l'interpretazione delle norme di legge che disciplinano l'assicurazione r.c.a. in modo coerente con la finalità di tutela della vittima, e comporta in sede processuale che il giudice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, per l'accertamento della verità e la liquidazione del danno patito dalla vittima. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, censurandone la contraddittorietà, perché, da un lato, aveva respinto la domanda risarcitoria avanzata dagli eredi della vittima, per mancanza di prova che il loro congiunto non fosse alla guida di un veicolo coinvolto in un sinistro stradale, mentre, dall'altro, aveva negato l'ammissione delle prove orali offerte dalle parti, tese a dimostrare chi fosse il conducente del mezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)