Sez. 2, Sentenza n. 1363 del 18/03/1989 (Rv. 462205 - 01)
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ DEL SUOLO OCCUPATO - COMPROPRIETARI DELL'EDIFICIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA.*
PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - IN GENERE - DOMANDA DI ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETÀ DEL SUOLO OCCUPATO - COMPROPRIETARI DELL'EDIFICIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO - SUSSISTENZA.*
Qualora uno solo dei comproprietari di un fondo abbia proceduto alla costruzione di un edificio, occupando in buona fede una porzione del fondo attiguo, nel giudizio dallo stesso instaurato nei confronti del proprietario di quest'ultimo fondo per ottenere, ai sensi dell'art. 938 cod. civ., l'attribuzione della proprietà del suolo occupato, deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri comproprietari del fondo su cui è stato costruito l'edificio, ricorrendo tra di essi una ipotesi di litisconsorzio necessario. (V 2135/76, mass n 380944).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 938, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)