Sez. U, Sentenza n. 2925 del 14/03/1995 (Rv. 491135 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE | Comportamento del magistrato - Censurabilità con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni - Ammissibilità - Condizioni - Violazione del principio dell'indipendenza della magistratura - Configurabilità - Esclusione.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE
Il comportamento del magistrato può essere censurabile disciplinarmente anche con riguardo ad atti e provvedimenti resi nell'esercizio delle sue funzioni, e quindi nell'attività interpretativa ed applicativa di norme di diritto, quando rilevi scarsa ponderazione, approssimazione, frettolosità o limitata diligenza, idonee a riverberarsi negativamente sul prestigio del magistrato stesso e dell'Ordine Giudiziario, restando escluso che la censurabilità, in tali limiti, dell'attività del magistrato sia configurabile come violazione del principio dell'indipendenza della Magistratura.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 101, Costituzione art. 107, Regio Decr. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)