Sez. 1, Sentenza n. 11308 del 10/11/1998 (Rv. 520558 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Sopravvenienza di eventi successivi più favorevoli - Conseguente diminuzione della sanzione edittale - Rilevanza ai fini della precedente decisione dell'incolpato di non avvalersi della facoltà di pagamento ridotto - Esclusione - Questione di costituzionalità - manifesta infondatezza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE
In tema di sanzioni amministrative, la possibilità di pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689/81, costituendo una forma di conciliazione volta a definire il rapporto obbligatorio onde evitare la successiva fase amministrativa (ed eventualmente quella giudiziaria), è temporalmente circoscritta entro il rigoroso (e non derogabile) termine decadenziale di sessanta giorni dalla contestazione immediata (ovvero dalla notifica degli estremi della violazione), con conseguente irrevocabilità della scelta all'uopo operata dall'interessato, ed irrilevanza del sopraggiungere di eventi più favorevoli che si traducano in una sanzione edittale inferiore, senza che con ciò possano dirsi violati i principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 24 Cost.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 16 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)