Sez. L - , Sentenza n. 19520 del 23/07/2018 (Rv. 650086 - 02)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Licenziamento illegittimo - Regime anteriore alla modifica dell’art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 - Risarcimento del danno - Parametro - Retribuzioni maturate dal licenziamento al compimento dell’età massima per il collocamento a riposo - Rinunzia espressa del lavoratore alla reintegrazione - Rilevanza.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
Nel lavoro pubblico contrattualizzato, nel regime anteriore alle modifiche apportate all'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001 dal d.lgs. n. 75 del 2017, il risarcimento del danno spettante al dipendente illegittimamente licenziato va commisurato alle retribuzioni maturate nel periodo compreso fra la data del licenziamento e quella di estinzione automatica del rapporto, che si verifica al compimento dell'età massima prevista per il collocamento a riposo d'ufficio, salvo che prima di detta data il dipendente abbia rinunciato alla reintegrazione e manifestato la volontà di non riprendere servizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/05/2017 num. 75 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)