Sez. 2, Sentenza n. 3964 del 21/11/1988 Ud. (dep. 20/03/1989) Rv. 180823 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - DELITTO TENTATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CASO DI SPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - DELITTO TENTATO - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI - CASO DI SPECIE.*
L'attenuante della speciale tenuità del danno non è applicabile al reato tentato a meno che non si abbia la certezza che l'Azione, se portata a termine, avrebbe potuto cagionare un danno specialmente tenue. (fattispecie in cui è stata negata l'attenuante perché si trattava di tentata rapina a mano armata in un negozio cittadino).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)