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Sez. 4, Sentenza n. 14204 del 09/07/1990 Ud. (dep. 26/10/1990) Rv. 185566 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL TENTATIVO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-07-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185566-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - APPLICABILITÀ DI CIRCOSTANZE - ATTENUANTE DEL DANNO PATRIMONIALE DI SPECIALE TENUITÀ - APPLICABILITÀ AL TENTATIVO - ESCLUSIONE.*

L'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 cod. pen.) non è applicabile al delitto tentato, e in particolare al tentativo di furto, poiché essa presuppone la consumazione del reato e l'esistenza di un danno, conseguente alla sottrazione della cosa, il quale, ai fini penali, deve essere valutato con riferimento alla cosa che l'agente intendeva sottrarre. (V mass n 180823; (V mass n 171004).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)