Sez. L, Sentenza n. 6144 del 02/06/1993 (Rv. 482631 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Forma | Comunicazione al lavoratore - Necessità - Deposito in giudizio di atto defensivo contenente la persistente volontà di estromissione del lavoratore - Insufficienza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Forma
Il licenziamento, quale negozio unilaterale ricettizio, postula una dichiarazione "indirizzata" al destinatario e cioè la sua comunicazione al lavoratore, quale requisito di efficacia di cui non è dato ravvisare l'equipollente nel deposito in giudizio di un atto difensivo, che sebbene idoneo a porre in luce una persistente volontà di estromissione del lavoratore stesso dall'azienda, non è, tuttavia, almeno in sè e per sè, al medesimo specificamente diretto con finalità di rinnovazione della volontà risolutiva del rapporto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)