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Sez. L, Sentenza n. 14949 del 18/11/2000 (Rv. 541871 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA | Comunicazione al lavoratore - Necessità - Licenziamento mediante estromissione di fatto del lavoratore dal posto di lavoro - Inefficacia - Conseguenze in tema di retribuzione.
Stato
decisa il 2000-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541871-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA

Nel regime dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 è inefficace il licenziamento non comunicato per iscritto al lavoratore, ma posto direttamente in esecuzione con il suo allontanamento dal posto di lavoro; a quest'ultimo conseguentemente spettano le retribuzione non percepite durante il periodo di mancato svolgimento della prestazione lavorativa, che il lavoratore abbia continuato ad offrire al datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)