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Sez. T, Ordinanza n. 1275 del 20/01/2026 (Rv. 677743-01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE | Controversie nelle quali è parte la P.A. - Atti giudiziari - Compensazione totale o parziale delle spese - Richiesta di registrazione della P.A. o delle altre parti - Conseguenze in ordine all'imposta di registro - Individuazione della parte vittoriosa - Irrilevanza. TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - PAGAMENTO IN SEDE DI REGISTRAZIONE - In genere.
Stato
decisa il 2026-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677743-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - IN GENERE

In tema di registrazione degli atti giudiziari (ivi compresi i lodi arbitrali muniti di esecutività), relativi a controversie nelle quali è parte la P.A., ai sensi dell'art. 159 del T.U. spese, in caso di compensazione totale o parziale delle spese giudiziali - ed indipendentemente dall'individuazione della parte vittoriosa -, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà (o per la diversa quota di compensazione) ed è pagata per la restante parte in via esclusiva dall'altra parte, se la registrazione è chiesta dalla pubblica amministrazione, mentre è pagata per intero dalla parte diversa dalla P.A. se la registrazione è richiesta dalla stessa nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

DPR 30/05/2002 num. 115 art. 159, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)