Sez. T, Ordinanza n. 1778 del 26/01/2026 (Rv. 677768-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un’amministrazione dello Stato - Compensazione delle spese giudiziali - Imposta di registro - Prenotazione a debito per la metà - Liquidazione della restante metà a carico del soccombente.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In caso di sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un'amministrazione dello Stato, la quale disponga la compensazione delle spese giudiziali, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà, mentre la restante parte va corrisposta dal soccombente, il quale, ove non vi provveda spontaneamente, sarà destinatario di un avviso di liquidazione dell'imposta dovuta.
DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 159
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)