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Sez. T, Ordinanza n. 1778 del 26/01/2026 (Rv. 677768-01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un’amministrazione dello Stato - Compensazione delle spese giudiziali - Imposta di registro - Prenotazione a debito per la metà - Liquidazione della restante metà a carico del soccombente.
Stato
decisa il 2026-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677768-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

In caso di sentenza emessa in un procedimento di cui sia parte un'amministrazione dello Stato, la quale disponga la compensazione delle spese giudiziali, l'imposta di registro è prenotata a debito per la metà, mentre la restante parte va corrisposta dal soccombente, il quale, ove non vi provveda spontaneamente, sarà destinatario di un avviso di liquidazione dell'imposta dovuta.

DPR 26/04/1986 num. 131 art. 59, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 158 com. 1, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 159

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)