Sez. 6, Sentenza n. 2567 del 25/11/1983 Ud. (dep. 21/03/1984) Rv. 163256 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - SOGGEZIONE PSICOLOGICA DEL PRIVATO - SUSSISTENZA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - SOGGEZIONE PSICOLOGICA DEL PRIVATO - SUSSISTENZA - CONFIGURABILITÀ DEL REATO.*
Il reato di concussione è ipotizzabile quando il privato scelga di remunerare il pubblico ufficiale allo scopo di evitare un male maggiore; ove questa alternativa manchi e sussista solo un erroneo convincimento indotto nel privato dal pubblico ufficiale, o una convergenza di interessi di entrambi i soggetti, si potrà avere il delitto di truffa o quello di corruzione. (Conf mass n 154439 e cit. Ivi).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)