Sez. 5 - , Ordinanza n. 11925 del 06/05/2021 (Rv. 661258 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta di registro - Concordato fallimentare con intervento del terzo assuntore - Provvedimento di omologazione - Registrazione - Imposta in misura proporzionale - Applicabilità - Base imponibile - Individuazione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema d'imposta di registro, al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, deve essere applicato il criterio di tassazione correlato all'art.8, lett. a), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, con commisurazione dell'imposta in misura proporzionale al valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti e con esclusione, dalla base imponibile, del contestuale accollo dei debiti collegato a detta cessione dei beni fallimentari.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, Legge Falliment. art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)