Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 3286 del 12/02/2018 (Rv. 647115 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Concordato con intervento del terzo assuntore – Provvedimento di omologazione - Registrazione - Imposta in misura fissa - Applicabilità – Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
In tema d'imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell’art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli "atti di omologazione" contenuto nella lett. g) del detto articolo.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 8, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 21, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)