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Sez. 1, Sentenza n. 4754 del 13/07/1983 (Rv. 429631 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - COSTRUZIONI DI MURI DI CINTA E DI CANCELLATE - ART. 2 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PERUGIA - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 106 DEL R.D. N. 383 DEL 1934 - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429631-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - IN GENERE - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - COSTRUZIONI DI MURI DI CINTA E DI CANCELLATE - ART. 2 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI PERUGIA - INTERPRETAZIONE - VIOLAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA EX ART. 106 DEL R.D. N. 383 DEL 1934 - APPLICABILITÀ.*

L'art. 2 del regolamento edilizio del comune di Perugia stabilisce le "opere soggette ad autorizzazioni" attraverso l'elencazione di una serie di opere e attività caratterizzate dalla potenzialità a turbare l'armonia dell'ambiente esterno, con riferimento non solo agli ordinari valori edilizi ed urbanistici ma anche, più in generale, all'aspetto dei luoghi ed all'armonico assetto dello ambiente, individuando a tal fine varie categorie, ciascuna indicativa di un "tipo" di opere o di attività, recanti, cioè, finalità e caratteristiche funzionali comuni, e quindi con carattere necessariamente esemplificativo. Pertanto, l'indicazione di "costruzione di muri di cinta e di cancellate", contenuta nella lett. H) della citata norma regolamentare, va ritenuta comprensiva di tutte le opere destinate alla demarcazione di fondi, capaci di incidere sugli aspetti visibili dell'assetto territoriale esistente, alterando la fisionomia in senso estetico dell'ambiente, con la conseguenza che la realizzazione delle stesse senza autorizzazione integra illecito amministrativo legittimamente punito con la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 106 del testo unico della legge comunale provinciale approvato con R.d. 3 marzo 1934 n. 383, e successive modificazioni.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 106 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)