Sez. 2, Sentenza n. 503 del 14/02/1968 (Rv. 331568 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA- LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PLURALITA DI ATTORI E PLURALITA DI DOMANDE CONTRO UN MEDESIMO CONVENUTO - PRONUNCIA DI COMPETENZA RELATIVAMENTE AD ALCUNE DOMANDE E DECLINATORIE RISPETTO ALLE ALTRE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA RICHIESTO SOLO DAGLI ATTORI CHE AVEVANO PROPOSTO QUESTE ULTIME - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI ATTORI- ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA- LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PLURALITA DI ATTORI E PLURALITA DI DOMANDE CONTRO UN MEDESIMO CONVENUTO - PRONUNCIA DI COMPETENZA RELATIVAMENTE AD ALCUNE DOMANDE E DECLINATORIE RISPETTO ALLE ALTRE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA RICHIESTO SOLO DAGLI ATTORI CHE AVEVANO PROPOSTO QUESTE ULTIME - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI ATTORI- ESCLUSIONE.*
Il principio secondo il quale il regolamento di Competenza deve essere pronunziato nei confronti di tutte le parti, (giacche riguardo alla questione di Competenza queste si trovano in una posizione di litisconsorzio necessario d'ordine processuale), non si applica quando, essendo state proposte da piu attori contro un medesimo convenuto domande che si desumono connesse, il giudice, negata la connessione, abbia dichiarato la propria Competenza relativamente alle domande proposte soltanto da alcuni attori, declinandola invece rispetto alle domande proposte dagli altri e l'istanza di regolamento sia stata proposta solo da questi ultimi, al fine di far dichiarare la Competenza anche nei loro confronti. In tal caso, infatti, la pronunzia sulla Competenza emessa dal giudice di merito ha acquistato, per difetto di impugnazione, autorita di cosa giudicata, sia pur entro i limiti segnati dall'art. 44 cod.proc. civ., nella parte in cui ha riconosciuto la Competenza a decidere la domanda proposta da alcuni attori, sicche la sentenza di regolamento di Competenza deve essere pronunziata soltanto riguardo alle domande proposte dall'altro o dagli altri attori.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)