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Sez. 3, Sentenza n. 2949 del 05/08/1969 (Rv. 342814 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - GIUDIZIO CON PLURALITA DI PARTI IN CAUSE SCINDIBILI - PRONUNCIA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA RISPETTO AD ALCUNE DELLE DOMANDE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NEI CONFRONTI DELLE PARTI ESTRANEE ALLA PRONUNCIA DECLINATORIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342814-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - LITISCONSORZIO E INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - GIUDIZIO CON PLURALITA DI PARTI IN CAUSE SCINDIBILI - PRONUNCIA DECLINATORIA DELLA COMPETENZA RISPETTO AD ALCUNE DELLE DOMANDE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEL REGOLAMENTO DI COMPETENZA - NEI CONFRONTI DELLE PARTI ESTRANEE ALLA PRONUNCIA DECLINATORIA - ESCLUSIONE.*

Il principio secondo cui, agli effetti della Competenza, tutte le parti si trovano in una situazione di ordine processuale anche nell'ipotesi di cause scindibili, non trova applicazione, nei giudizi con pluralita di parti, nel caso in cui la pronuncia di incompetenza non sia destinata a spiegare effetti nei confronti di tutti i convenuti, come si verifica qualora il giudice declinando la propria Competenza nei riguardi soltanto di una delle cause, abbia implicitamente ritenuto di essere competente rispetto alle altre. In tal caso il regolamento di Competenza puo essere deciso con la partecipazione al relativo procedimento delle sole parti direttamente interessate a quella pronuncia. (V 503-68, massima n 331568).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)