diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 10465 del 26/11/1996 (Rv. 500796 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Criteri - Tenore di vita offerto dalle potenzialità economiche di coniugi - Ammissibilità - Tenore di vita tollerato o subito - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500796-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

Stante l'identità del riferimento all'adeguatezza dei mezzi, posto dagli artt. 156, primo comma, cod. civ., e 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970, modificata dalla legge n. 74 del 1987, sia riguardo all'assegno in favore del coniuge separato, sia all'assegno in favore del coniuge divorziato, vige il principio secondo il quale il tenore di vita goduto durante il matrimonio, al quale rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del soggetto richiedente, è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, non già quello tollerato o subito o anche concordato con l'adozione di particolari criteri di suddivisione delle spese familiari e di disposizione dei redditi personali residui (nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza del merito che, pur avendo riconosciuto che i redditi di un coniuge erano più che doppi rispetto a quello dell'altro, aveva negato l'assegno di divorzio al secondo, ritenendo come non provato che il tenore di vita della coppia fosse quello consentito dalle effettive possibilità economiche dei coniugi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 6, Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)