Sez. 1, Sentenza n. 7437 del 18/08/1994 (Rv. 487744 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | A favore del coniuge separato - Determinazione - Criteri - Tenore di vita che quest'ultimo ha diritto di mantenere.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge separato, il tenore di vita che quest'ultimo ha diritto di mantenere non è quello di fatto consentitogli dall'altro coniuge prima della separazione, ma quello che l'altro coniuge avrebbe dovuto consentirgli in base alle sue sostanze. Pertanto, se uno dei coniugi, sottraendosi all'obbligo di contribuire, a misura dei propri mezzi economici, alle esigenze globali della coppia (e dei figli), fa vivere l'altro coniuge in ristrettezze o, comunque, non gli assicura un tenore di vita corrispondente a quello che ragionevolmente potrebbe permettere a sè ed alla sua famiglia, l'altro coniuge, una volta separatosi, può pretendere per il proprio mantenimento un assegno proporzionato alla posizione economica del consorte, indipendentemente dal tenore di vita tollerato prima della separazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)