Sez. L, Sentenza n. 4330 del 09/04/1992 (Rv. 476693 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione | Esecuzione alla parte personalmente anziché presso il procuratore costituito - Nullità - Sanatoria - Mancanza - Declaratoria di inammissibilità del gravame - Violazione dell'art. 291 cod. proc. civ. - Conseguente cassazione della declaratoria con rinvio - Compiti del relativo giudice - Individuazione.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Decreto di fissazione dell'udienza - Notificazione
Nel rito del lavoro, qualora l'atto di appello sia stato notificato alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito, si verifica una nullità della notificazione dell'atto di impugnazione, la quale, in difetto di costituzione dell'appellato, resta sanata dalla rinnovazione della notificazione stessa nel termine perentorio che il giudice, anche nel detto rito, stabilisce ex artt. 291 e 421 cod. proc. civ.. Pertanto, in mancanza di tale sanatoria, ove il giudice di appello siasi limitato al riscontro della detta nullità ed alla declaratoria di inammissibilità del gravame, la violazione del citato art. 291 impone la cassazione della sentenza contenente siffatta declaratoria, con rinvio ad altro giudice di secondo grado cui spetterà di attuare il contraddittorio sul merito dell'appello provvedendo alla rinnovazione emessa dal giudice che ha pronunziato la sentenza cassata e, all'uopo, fissando una nuova udienza di discussione che l'appellante dovrà notificare alla controparte presso il procuratore costituito, in una col ricorso in appello, nel rispetto del termine perentorio di cui al terzo comma dell'art. 435 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)