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Sez. L, Sentenza n. 2997 del 15/03/1995 (Rv. 491162 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE | Eseguita personalmente all'appellato - Sanatoria "ex tunc" - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491162-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE

Anche nel rito del lavoro è consentita la sanatoria "ex tunc" dei vizi procedimentali della notificazione, ossia di quelli previsti dall'art. 160 cod. proc. civ., atteso che l'art. 291, primo comma, dello stesso codice, che ha valenza generale, con locuzione ampia ed onnicomprensiva prevede la sanatoria "ex tunc" per qualunque vizio che importi nullità della notificazione, e, quindi, anche per il vizio consistente nella notificazione dell'atto di appello eseguita personalmente all'appellato anziché, come stabilito dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., presso il procuratore costituito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)