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Sez. 5, Sentenza n. 18219 del 29/08/2007 (Rv. 600882 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Acquisti di beni e servizi utilizzati per compiere operazioni esenti - Detraibilità dell'imposta sugli acquisti - Esclusione - Operazioni anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 313 del 1997 - Rilevanza ai fini dell'ammissibilità della detrazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600882-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

Il principio secondo cui l'IVA pagata sugli acquisti non può essere portata in detrazione dall'IVA dovuta, quando i beni acquistati siano impiegati per il compimento di operazioni esenti, formalmente introdotto dal nostro ordinamento dall'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 (come modificato dall'art. 2 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313), era già desumibile in via interpretativa dalla legislazione previgente, se letta alla luce del diritto comunitario, e segnatamente dell'art. 17, comma secondo, della Sesta Direttiva IVA, ovvero la Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388 (oggi peraltro abrogata dall'art. 411, paragrafo 1, della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112), il quale dettava giustappunto un principio analogo. Ne consegue che l'imprenditore non ha diritto di portare in detrazione dall'IVA riscossa quella pagata per acquisti di beni e servizi destinati allo svolgimento di operazioni non soggette all'imposta, a nulla rilevando che tali operazioni siano avvenute prima dell'entrata in vigore del suddetto d.lgs. n. 313 del 1997.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)