Sez. 5, Sentenza n. 26290 del 02/12/2005 (Rv. 586689 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Volume di affari interamente costituito da operazioni esenti - Sospensione dell'attività - Imposta assolta sugli acquisti - Detraibilità ed art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 2 del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313), l'esercizio esclusivo di operazioni esenti (nella specie costituito dall'acquisto di beni strumentali all'attività odontoiatrica esente da IVA) da parte di un imprenditore comporta la totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, quand'anche effettuati in un periodo di sospensione dell'attività, essendo tale circostanza irrilevante se l'attività cui dovevano servire i beni acquistati è esente dall'imposta.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)