Sez. 1, Sentenza n. 4020 del 12/07/1979 (Rv. 400500 - 01)
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - LODO PARZIALE - IMPUGNAZIONE IMMEDIATA - INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE INSIEME CON IL DEFINITIVO - NECESSITA - FUNZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL LODO PARZIALE INDIPENDENTEMENTE DA QUELLO DEFINITIVO - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL LODO PARZIALE NON IMPUGNABILE - INAMMISSIBILITA - LIMITI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENENTE IL DIVIETO DI PRONUNCIARE LODI PARZIALI.*
ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - LODO PARZIALE - IMPUGNAZIONE IMMEDIATA - INAMMISSIBILITA - IMPUGNAZIONE INSIEME CON IL DEFINITIVO - NECESSITA - FUNZIONE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DEL LODO PARZIALE INDIPENDENTEMENTE DA QUELLO DEFINITIVO - ESCLUSIONE - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL LODO PARZIALE NON IMPUGNABILE - INAMMISSIBILITA - LIMITI - CLAUSOLA COMPROMISSORIA CONTENENTE IL DIVIETO DI PRONUNCIARE LODI PARZIALI.*
L'impugnazione immediata del lodo parziale e incompatibile con la disciplina dell'Azione di nullita, la quale richiede - sotto vari profili - una considerazione unitaria del giudizio arbitrale da parte del giudice dell'impugnazione: ne consegue che il lodo parziale deve essere impugnato insieme con il definitivo e nei termini previsti per l'impugnazione di quest'ultimo. Cio impedisce il passaggio in giudicato del lodo parziale indipendentemente da quello definitivo (e comunque prima della scadenza del termine per il deposito di quest'ultimo) e consente, attraverso la concentrazione unitaria dei gravami, la considerazione unitaria dell'intera pronunzia, evitando, altresi, il frazionamento dell'eventuale giudizio rescissorio. L'impossibilita di ottenere la sospensione dell'esecuzione del lodo parziale non impugnabile puo essere evitata dalle parti, le quali, col compromesso e la clausola compromissoria, possono privare gli arbitri del potere di pronunziare lodi parziali.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 830 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)