Sez. L, Sentenza n. 240 del 10/01/1981 (Rv. 410650 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - QUALIFICA SUPERIORE - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - QUALIFICA SUPERIORE - ATTRIBUZIONE - CONDIZIONI.*
Poiche l'art 2103 cod civ postula il continuativo Esercizio delle mansioni superiori come presupposto necessario per l'acquisto della qualifica superiore, ove si accerti l'insussistenza di tale continuita di Esercizio non puo farsi luogo all'attribuzione di una superiore qualifica, mentre e inapplicabile il principio relativo alle prestazioni plurime, secondo cui occorre dare prevalenza solo alle attivita piu rilevanti, in quanto le attivita prevalenti intanto possono essere prese in considerazione, in quanto abbiano carattere di continuita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)