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Sez. L, Sentenza n. 6752 del 22/12/1981 (Rv. 417638 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRESUPPOSTO - CONTINUATIVO ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - CONSEGUENZE - MANCANZA DELLA CONTINUITÀ - PRINCIPIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PLURIME - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417638-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - PRESUPPOSTO - CONTINUATIVO ESERCIZIO DI MANSIONI SUPERIORI - CONSEGUENZE - MANCANZA DELLA CONTINUITÀ - PRINCIPIO RELATIVO ALLE PRESTAZIONI PLURIME - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'art. 2103 cod. civ., nel testo modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, postula il continuativo Esercizio delle mansioni superiori come presupposto necessario per l'acquisto della qualifica superiore. In difetto di tale continuità di Esercizio non può farsi luogo all'attribuzione di una superiore qualifica, essendo peraltro inapplicabile il principio relativo alle prestazioni plurime - secondo cui occorre dare prevalenza alle attività più rilevanti - giacché le attività prevalenti in tanto possono essere prese in considerazione in quanto abbiano il carattere di continuità. (Conf 240/81, mass n 410650).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)