Sez. 3, Sentenza n. 1523 del 09/12/1983 Ud. (dep. 17/02/1984) Rv. 162714 - 01
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - D.L. 4 MARZO 1976, N. 31, ART. 1 - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICHICO) - ESTREMI - FATTISPECIE.*
BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATI VALUTARI - D.L. 4 MARZO 1976, N. 31, ART. 1 - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICHICO) - ESTREMI - FATTISPECIE.*
L'elemento psicologico della fattispecie criminosa prevista dall'art. 1 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 ("Disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie) convertito in legge 30 aprile 1976 n. 159 è costituito dalla coscienza e volontà di esportare i valori indicati nella menzionata norma, senza autorizzazione o con autorizzazione indebitamente ottenuta. Non assumono pertanto Rilevanza gli eventuali motivi dell'agente. (nella specie l'imputato assumeva di aver tentato di portare fuori dal territorio dello stato assegno bancario estero soltanto per cambiarlo in moneta contante e rientrare poi in Italia con la relativa somma). (V mass n 160199).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)