Sez. 1, Sentenza n. 2804 del 29/10/1973 (Rv. 366367 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - SOPRATASSE - TERMINE PER L'ESENZIONE - INAPPLICABILITA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - IMPOSTA COMPLEMENTARE E SUPPLEMENTARE - INTERESSI DI MORA - SOPRATASSE - TERMINE PER L'ESENZIONE - INAPPLICABILITA.*
Il termine di cui al quinto comma dell'art 72 della legge tributaria sulle successioni e operante ai fini della esenzione dalla soprattassa di cui alla stessa norma, ma non lo e ai fini degli speciali interessi moratori che - disciplinati in epoca successiva, dalle leggi 26 gennaio 1961, n 26 e 28 marzo 1962, n 147 - sono istituto del tutto diverso, per presupposti e per contenuto, dalla soprattassa predetta. (V 2695/72, mass n 360333).*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3270 art. 72, Legge 26/01/1961 num. 29 CORTE COST., Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)