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Sez. 1, Sentenza n. 2726 del 09/03/1995 (Rv. 491004 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Perdita irreversibile del fondo destinato ad opera pubblica - Somme corrisposte a titolo risarcitorio e relativi interessi - Reddito di impresa o sopravvenienza attiva - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491004-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

Le somme corrisposte a titolo risarcitorio ed i relativi interessi compensativi per la perdita irreversibile del fondo destinato ad opera pubblica non costituiscono, nel vigore degli artt. 41 e 55 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, reddito d'impresa o sopravvenienza attiva, anche nell'ipotesi che il contribuente abbia dedotto, in precedenti dichiarazioni, l'intero capitale del fondo occupato e non più restituito

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)