Sez. 1, Sentenza n. 12511 del 23/11/1992 (Rv. 479674 - 01)
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere | Dirigenti di azienda - Licenziamento ingiustificato - Indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva - Imposta sul reddito delle persone fisiche con tassazione separata e ritenuta d'acconto - Assoggettabilità - Esclusione.
Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) - Redditi di lavoro - Lavoro dipendente - In genere
Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, fanno parte del reddito da trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, assoggettato ad imposta sul reddito delle persone fisiche con tassazione separata, le somme versate dal datore di lavoro al dipendente quale corrispettivo per l'attività prestata e non le somme erogate a titolo di risarcimento del danno ed a seguito di un illegittimo comportamento dello stesso datore di lavoro; non rientra pertanto tra i redditi oggetto della suddetta imposta soggetta alla tassazione separata e alla ritenuta d'acconto l'importo percepito dal dipendente a titolo di indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva per i dirigenti di azienda per l'ipotesi di licenziamento ingiustificato.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)